Art. 7.
(Costituzione della società).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.
      2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.

 

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      3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.